LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 48
 
1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituiti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell' ente proprietario, in conformità al disposto di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all' interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l' accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell' ente proprietario, anche al pubblico.