LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 46
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria. >>.