LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 43
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.