LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 36
 
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993