LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d' acqua dal terreno tali da impedire l' utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti:
a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
3. Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l' erogazione dei contributi ha luogo:
a) in ragione del novanta per cento dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate.

4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996