LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.