LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 27
 
1. Il termine per l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest' ultima, salvo che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, della documentazione richiesta.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 2 abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993