LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all' articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.