Art. 111
1. Per le finalità previste dall' articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 9305 (2.1.232.3.07.26.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi degradati o inidonei >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9305 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.