LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 105
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: << Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9302 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell' articolo 72, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell' entrata.