LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 104
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9312 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 9312 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il rimborso previsto dal comma 4 dell' articolo 70, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1537 (4.3.6.) con la denominazione: << Rimborso delle somme erogate a titolo di prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell' entrata.