LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

CAPO II
 Disciplina dell' erogazione dei contributi regionali
in conto interessi relativi ai mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Art. 3
 Erogazione dei contributi regionali
1. Il pagamento dei contributi regionali, relativi ai mutui concessi in via definitiva entro il 2 settembre 1982 dalla Cassa depositi e prestiti per l' esecuzione di opere pubbliche, è effettuato direttamente alla Cassa stessa secondo le scadenze previste nei piani di ammortamento, ferma restando l' eventuale applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4.
2. La disciplina prevista dal comma 1 è estesa ai rapporti di mutuo relativamente ai quali l' erogazione da parte dell' Amministrazione regionale dei propri contributi risulta sospesa, a qualsiasi titoli all' entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi.
4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990
2Comma 4 aggiunto da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 4
 Rivalsa nei confronti degli enti beneficiari
1. In caso di revoca dei contributi di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate alla Cassa depositi e prestiti rivalendosi nei confronti dell' ente beneficiario di un importo pari alla somma erogata maggiorata degli interessi calcolati con applicazione del tasso attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, addebitati a partire dalla data dell' erogazione delle singole annualità.
Art. 5
 Interessi moratori
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cassa depositi e prestiti gli interessi moratori dalla stessa richiesti ed a recuperare le somme erogate rivalendosi, secondo le procedure previste dall' articolo 4, nei confronti degli enti beneficiari titolari dei rapporti di mutuo in ordine ai quali gli interessi siano stati addebitati.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali.
Note:
1Comma 2 aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 6
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 6 - programma 0.1.4. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 936 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione << Anticipazione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori da questa addebitati agli enti titolari dei rapporti di mutuo per l' esecuzione di opere pubbliche >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l' anno 1988, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista al comma 3.
3. Per l' introito delle somme previste dall' articolo 5, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito, al Titolo IV - Categoria 4.3. il capitolo 1535 (4.3.1.) con la denominazione << Recupero delle anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori addebitati agli enti titolari di rapporti di mutuo con la Cassa medesima >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l' anno 1988.
Art. 7
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.