LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

Art. 5
 Interessi moratori
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cassa depositi e prestiti gli interessi moratori dalla stessa richiesti ed a recuperare le somme erogate rivalendosi, secondo le procedure previste dall' articolo 4, nei confronti degli enti beneficiari titolari dei rapporti di mutuo in ordine ai quali gli interessi siano stati addebitati.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali.
Note:
1Comma 2 aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 29/1990