LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 Rivalsa nei confronti degli enti beneficiari
1. In caso di revoca dei contributi di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate alla Cassa depositi e prestiti rivalendosi nei confronti dell' ente beneficiario di un importo pari alla somma erogata maggiorata degli interessi calcolati con applicazione del tasso attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, addebitati a partire dalla data dell' erogazione delle singole annualità.