LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 Erogazione dei contributi regionali
1. Il pagamento dei contributi regionali, relativi ai mutui concessi in via definitiva entro il 2 settembre 1982 dalla Cassa depositi e prestiti per l' esecuzione di opere pubbliche, è effettuato direttamente alla Cassa stessa secondo le scadenze previste nei piani di ammortamento, ferma restando l' eventuale applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4.
2. La disciplina prevista dal comma 1 è estesa ai rapporti di mutuo relativamente ai quali l' erogazione da parte dell' Amministrazione regionale dei propri contributi risulta sospesa, a qualsiasi titoli all' entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi.
4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990
2Comma 4 aggiunto da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990