LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2
 Finanziamento degli interventi regionali
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 dell' articolo 1 fanno carico, relativamente ai contributi in capitale, ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988:
a) capitolo 2815, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 18 febbraio 1988, per gli interventi di cui alla lettera a);
b) capitolo 2920, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 18 febbraio 1988, e capitolo 3180, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, entrambi per gli interventi di cui alla lettera b);
c) capitolo 2981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, per gli interventi di cui alla lettera c);
d) capitolo 3095, a fronte dello stanziamento non utilizzando al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 18 febbraio 1988, per gli interventi di cui alla lettera d);
e) capitoli 5714 e 5715, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, per gli interventi di cui alla lettera e);
f) capitolo 3408, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 18 febbraio 1988, per gli interventi di cui alla lettera f).

2. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera a), relativamente ai contributi in annualità, è autorizzato, nell' anno 1988, per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di impegno di lire 500 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettere b), c) e d), relativamente ai contributi in annualità, fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 2924, 2980 e 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
7. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera e), relativamente ai contributi in annualità, è autorizzato, nell' anno 1988, per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, il limite di impegno di lire 1.250 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera f), è autorizzato nell' anno 1988, per le finalità previste dall' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come inserita con l' articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
13. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Per le finalità previste dal comma 4 dell' articolo 1 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 750 milioni.
16. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2993 (2.1.233.5.08.15) con la denominazione << Contributi annui costanti a favore delle Amministrazioni provinciali per l' acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o il completamento di edifici destinati a sedi delle medesime o a sedi di uffici pubblici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.2.50 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
19. Sul precitato capitolo 2993 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
20. All' onere complessivo di lire 10.500 milioni previsto dal presente articolo si provvede:
a) per lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, Partita n. 4 dell' elenco n. 5 allegato ai bilancio predetti);
b) per lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione predetto.