LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 3
 
1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale.
3. La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2010
2Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2010
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 3, lettera c), L. R. 9/2010
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 68, lettera c), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 52, lettera b), L. R. 7/2024