LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 3
 
1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale.
3. La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2010
2Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2010
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 3, lettera c), L. R. 9/2010
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 68, lettera c), L. R. 11/2011