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Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>, con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
2. La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. È consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.
3. Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalità di adesione e recesso. Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici.
3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 9/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 68, lettera b), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 26/2012 . Si vedano anche le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 18, L.R. 26/2012, in ordine alla cessazione degli organi collegiali di gestione consortile.