LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 4
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 2, L. R. 39/1995
2Articolo sostituito da art. 18, comma 4, L. R. 21/2013