LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.
2. L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, con particolare riguardo a:
a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;
b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;
c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013