Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 11/1988
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
TITOLO II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
TITOLO III
Art. 11
Art. 12
TITOLO IV
Art. 13
Art. 14
Art. 15
TITOLO V
Art. 16
Art. 17
TITOLO VI
Art. 18
TITOLO VII
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO VIII
Art. 23
Art. 24
Art. 25
TITOLO IX
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Leggi regionali
Legge regionale
14 marzo 1988
, n.
11
Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/03/1988, N. 034
Data di entrata in vigore:
30/03/1988
Materia:
310.02
-
Assistenza sociale
350.04
-
Minoranze - Lingue locali o minoritarie
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 23
Termini di applicazione per l' anno 1988
(1)
1.
In sede di prima applicazione si prescinde dall' approvazione del Programma di cui all' articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 3, comma 1, è fissato, per l' anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1988
Art. 24
Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
all' ingrosso e al minuto; termini e modalità
(1)
1.
Per quanto attiene al commercio e all' artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l' esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d' affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'
articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426
, richiamato dall'
articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398
, e solo per i << Rom >> che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 25/1991
Art. 25
Interventi della Consulta per le attività lavorative
1.
La Consulta di cui all' articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'
articolo 3 della Costituzione
.
2.
Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative