LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO IV
 NORME PER L' INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE, O COMUNQUE DESTINATE A
FAVORIRE L' APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITÀ
<< ROM >>
Art. 13
 Inserimento nella scuola materna e dell' obbligo
ed attività di sostegno
1. Al fine di favorire ed agevolare l' inserimento di minori appartenenti alle comunità << Rom >> nella scuola materna e dell' obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell' intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all' articolo 19 e nell' ambito degli interventi e delle modalità previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: << Norme regionali in materia di diritto allo studio >> e successive modificazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/1991
Art. 14
 Inserimento nei corsi di formazione professionale
e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale
1. Fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, << Ordinamento per la formazione professionale >>, l' Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo << Rom >>, sentita la Consulta di cui all' articolo 19.
Art. 15
 Progetto di sperimentazione didattica
1. Per le attività di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.
2. Tale elaborazione è affidata all' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all' articolo 19 e tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della cultura << Rom >>.