LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO III
 ATTIVITÀ LAVORATIVA
Art. 11
 Progetto speciale per iniziative cooperative
di solidarietà sociale
1. La Regione affida all' Agenzia regionale del lavoro, istituita con l' articolo 13 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all' inserimento dei << Rom >>.
2. Qualora i << Rom >> si trovino in condizioni di rischio ed emarginazione sociale, nei loro confronti si applica anche quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32.
Art. 12
 Provvidenze per l' agricoltura e la zootecnia
1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai << Rom >> destinatari della presente legge che intendono esercitare l' allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.
2. Tali provvidenze sono estese all' acquisto degli equini destinati all' allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.