LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 12
 Provvidenze per l' agricoltura e la zootecnia
1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai << Rom >> destinatari della presente legge che intendono esercitare l' allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.
2. Tali provvidenze sono estese all' acquisto degli equini destinati all' allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.