LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO VII
 NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA MINORANZA << ROM >> E
NORME RELATIVE ALL' INFORMAZIONE
Art. 19
 Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la << Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>.
2. La Consulta è composta:
a) dall' Assessore all' assistenza sociale, con funzioni di presidente;
b) dell' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato o suo delegato;
c) dall' Assessore all' istruzione e alla cultura o suo delegato;
d) dal Direttore regionale dell' assistenza sociale o suo delegato;
e) da un rappresentate della sezione regionale dell' ANCI;
f) da un rappresentate della sezione regionale dell' UPI;
g) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall' UNCEM;
h) da un rappresentante della Comunità collinare del Friuli, designato dalla stessa;
i) da tre rappresentanti delle comunità << Rom >> autonomamente scelti;
l) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei << Rom >>;
m) da quattro esperti, designati rispettivamente da ciascuna Amministrazione provinciale in ragione di uno per Provincia e scelti fra il personale che si sia specificatamente interessato ai problemi dei << Rom >>, ovvero scelti fra coloro che si occupino di cultura, emigrazione, assistenza sociale e problemi etnici.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all' insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All' interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all' applicazione della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1991
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/1995
Art. 20
 Compiti della Consulta
1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta:
a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all' articolo 18;
b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i << Rom >>;
c) verificare l' attuazione delle leggi regionali di competenza;
d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all' articolo 18;
e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all' attuazione, nell' ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l' effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni << Rom >> presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;
f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l' osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all' interno della Comunità Alpe - Adria;
g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell' ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei << Rom >>, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.

2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni << Rom >> per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni << Rom >>.
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/1991
2Comma 3 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 25/1991
Art. 21

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 25/1991
2Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016