LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO II
 NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO
ED ALLA STANZIALITÀ ALL' INTERNO DEL
TERRITORIO REGIONALE
Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. L' Amministrazione regionale, con riguardo al nomadismo ed alla stanzialità dei << Rom >> all' interno del territorio regionale, è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) per l' acquisto delle aree di cui all' articolo 4, comma 1 ed all' articolo 5, comma 1, fino al 90%% della spesa;
b) per le spese di cui all' articolo 4, comma 2, ed all' articolo 5, comma 6, fino all' 80%% della spesa.

2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli, che devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' assistenza sociale in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati il progetto del campo transito o del terreno stanziale ed i relativi preventivi di spesa.
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 25/1991
2Comma 3 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 39/1995
Art. 4
 Campo transito
1. Il campo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare - per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall' articolo 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3 - i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all' articolo 5.
2. Il campo transito deve essere dotato, almeno, di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all' asporto e di cabina telefonica.
3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all' atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione.
4. Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al Comune sia all' atto dell' arrivo che della partenza.
5. L' area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/1991
2Comma 5 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1991
Art. 5
 Terreno stanziale
1. Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.
2. Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).
3. L' area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell' istituzione di sottozone come indicato dall' articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.
4. Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un' area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.
5. L' ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l' accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
6. Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:
a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
c) impianto per l' allacciamento dell' energia elettrica ad uso privato;
d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e provvisorie da destinare ad usi abitativi;
e) struttura - magazzino idonea all' attività lavorativa;
f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l' asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.

7. I << Rom >> che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all' Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.
8. Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell' Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.
9. La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.
10. Il Consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 25/1991
Art. 6
 Servizi nei terreni stanziali e campi transito
1. I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovarsi a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità collinare, dalle Comunità montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all' articolo 5, comma 10.
2. Le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:
a) l' osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
b) il coordinamento con gli uffici comunali;
c) l' educazione sanitaria;
d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
e) il coordinamento con le scuole frequentate dai << Rom >> nomadi e sedentari;
f) il coordinamento con il servizio sociale dell' ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria.

Art. 7
 Gestione dei terreni stanziali
1. La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi << Rom >> che abbiano fissato in essi la loro dimora in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall' articolo 6.
2. Qualora i << Rom >> residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrà aver luogo con la partecipazione di Associazioni di volontariato di cui all' art. 1.
Art. 8
 Programma per terreni stanziali e campi transito
1. I Comuni individuano, sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.
2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 20/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
Art. 9
 Norme per favorire l' accesso dei << Rom >>
al diritto di una stabile abitazione
1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal Fondo ristabilimento del Consiglio d' Europa, i Comuni, sentita la Consulta di cui all' articolo 19, adottano le opportune iniziative per favorire l' accesso alla casa alle famiglie << Rom >> che preferiscano scegliere la vita sedentaria.
Art. 10
 Contributi nel settore dell' edilizia residenziale
1. Per l' accesso ai benefici previsti dalla legislazione vigente nel settore dell' edilizia residenziale, i Comuni sono tenuti a prestare ai << Rom >> l' assistenza tecnico - amministrativa relativa agli adempimenti di legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 25/1991