LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 20
 Compiti della Consulta
1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta:
a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all' articolo 18;
b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i << Rom >>;
c) verificare l' attuazione delle leggi regionali di competenza;
d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all' articolo 18;
e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all' attuazione, nell' ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l' effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni << Rom >> presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;
f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l' osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all' interno della Comunità Alpe - Adria;
g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell' ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei << Rom >>, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.

2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni << Rom >> per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni << Rom >>.
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/1991
2Comma 3 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 25/1991