LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 2
 Attività convenzionate
1. Le convenzioni di cui all' articolo 1, comma 4, indicano, in ogni caso:
a) la richiesta scritta dei << Rom >> residenti;
b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;
c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell' attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall' Ente locale nei servizi pubblici.

2. Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all' articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all' articolo 1, comma 4.