LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

TITOLO III
 STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 13
 Programmi di interesse locale
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.
Art. 14
 Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
Art. 15
 Tematiche culturali e linguistiche
della minoranza slovena
1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 24
 Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.