LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

TITOLO IV
 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall' articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997
Art. 49
 Municipi e cimiteri
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l' acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 51
 Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali
Delega in materia di risparmio energetico
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.
2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 54
 Parchi e ambiti di tutela ambientale
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 56
 Tutela dall' inquinamento
1. In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319 , e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 , in materia di tutela delle acque;
b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.
Art. 57
 Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 58
 Vigilanza sulla caccia
1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/1989