LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE
Art. 25
 Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
 Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall' articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.