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Indice:
L.R. n. 10/1988
PARTE I
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
TITOLO III
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
PARTE II
TITOLO I
Art. 25
Art. 26
TITOLO II
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
TITOLO III
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
TITOLO IV
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
PARTE III
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Leggi regionali
Legge regionale
9 marzo 1988
, n.
10
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09/03/1988, N. 031
Data di entrata in vigore:
24/03/1988
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
130.01
-
Comuni e Province
130.07
-
Funzioni delegate
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione del modello istituzionale
1.
Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2.
In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.
Art. 2
Obiettivi e finalità del riordino istituzionale
1.
La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
2.
A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3.
Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.
Art. 3
(Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
(1)
1.
Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2002
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative