LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 64
 Personale e uffici provinciali
1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.
2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati.
4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 13/1989, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 1, L. R. 5/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 13/1989
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
7Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
8Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
9Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
10Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
12Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
13Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
14Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
15Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
16Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
17Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
18Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .
19Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .
20Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
21Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
22Integrata la disciplina del comma 2 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
23Integrata la disciplina del comma 3 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.