LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 56
 Tutela dall' inquinamento
1. In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319 , e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 , in materia di tutela delle acque;
b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.