LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 5
 Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.