LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 47
 Funzioni delle Province e dei Comuni
in materia di industria e artigianato
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l' albo delle imprese artigiane.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 42/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 24/1991
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 1 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
5Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016