Art. 35
1.
Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:
a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
g) Unione Italiana Ciechi;
h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.
2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.
4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012