Art. 33
Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia
2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.
3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.
4.
Tali presidi comprendono:
a)
( ABROGATA )
b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 10/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 3, L. R. 8/2001
2Comma 2 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
3Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
4Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
5Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.