Art. 31
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della
legge 8 marzo 1989, n. 95, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 , della
legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della
legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 31 bis
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.
6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 5 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 37/1992
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 31/1996