1. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni:
a) provvede al coordinamento delle attività connesse all' elaborazione e all' attuazione dei programmi comunitari interessanti la Regione nonché delle iniziative regionali, o soggette ad autorizzazione regionale, finalizzate all' utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea, curando i conseguenti rapporti con le competenti Amministrazione statali e, d' intesa con le Direzioni regionali interessate, gli adempimenti attuativi delle relative decisioni comunitarie;
b) attende alle questioni concernenti l' adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità europea, curando, nei limiti delle competenze dell' Amministrazione regionale ed in collegamento con le strutture operative interessate, i rapporti con gli organismi relativi;
c) cura, inoltre, le attività e gli adempimenti spettanti o delegati all' Amministrazione regionale in attuazione dell' articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, sempre nei limiti di competenza dell' Amministrazione, i rapporti con le Regioni alpine e contermini.