LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1988
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 6
 Agenzia regionale per l'impiego
1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.
2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un' indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
2Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 1/1998
3Parole sostituite al comma 2 da art. 85, comma 2, L. R. 1/1998