LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 48
 
1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale costituisce la struttura istituzionale centrale dell' Amministrazione regionale.
2. In quanto tale:
a) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione ai sensi degli articoli 12 e 46 dello Statuto, nonché gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta regionale, assicurando il relativo supporto tecnico - burocratico;
b) cura, anche avvalendosi del personale di staff di cui all' articolo 31, il coordinamento generale dell' attività degli uffici dell' Amministrazione regionale, al fine di assicurare la continuità nell' esercizio delle funzioni regionali e la rispondenza alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale;
c) assicura, attraverso il personale di staff, il coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale, proponendo altresì alla Giunta regionale la soluzione di eventuali conflitti di competenza e provvede a garantire il necessario supporto all' attività medesima curando in particolare i compiti di segreteria;
d) cura il controllo e la vigilanza riservati alla Giunta regionale dal Titolo II della Parte IV della presente legge;
e) coordina l' attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale;
f) provvede alla formulazione del parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata;
g) tratta infine gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali.

3. Alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è preposto il Segretario generale di cui all' articolo 241, coadiuvato da due Vicesegretari generali di cui uno con funzioni vicarie e l' altro, contemporaneamente preposto all' Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell' attività dipartimentale ed interdipartimentale.