LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 43
 
1. All' inizio di ogni esercizio finanziario sulla base dei documenti di bilancio e di piano, approvati dal Consiglio regionale, e di eventuali indirizzi specifici della Giunta regionale, ciascun Comitato dipartimentale, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale, formula un programma di attività legislativa e programmatoria, che viene trasmesso all' esame della Giunta regionale.
2. Per l' esame degli atti e provvedimenti di rispettiva competenza, ciascun Comitato può riunirsi in ogni tempo, altresì, su iniziativa del Presidente della Giunta regionale ovvero su richiesta di uno degli Assessori del Dipartimento.
3. Le convocazioni di ciascun Comitato hanno luogo, a cura del Presidente della Giunta regionale, con l' invio dell' ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti gli Assessori.
4. All' atto della convocazione, il Presidente della Giunta regionale procede all' eventuale designazione dell' Assessore delegato a presiedere i lavori ed all' indicazione degli Assessori e Direttori regionali, la cui partecipazione si rende necessaria per l' attività di supporto istituzionale ovvero per interconnessioni di competenza.
5. Ulteriori eventuali norme procedurali integrative potranno essere adottate con deliberazione della Giunta regionale.