Art. 29
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993
2Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000
5Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001
7Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002
9Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004