Art. 26
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 - Programma 3.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8800 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi delle province di Udine e Pordenone per favorire l' accesso al credito da parte delle imprese commerciali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che devono iniziare ovvero completare i lavori di ricostruzione o di riparazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, da capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 8800 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.