LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 173
 
1. Il Servizio delle avversità atmosferiche;
a) cura gli adempimenti di competenza regionale per il riconoscimento da parte dello Stato delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale riguardanti il settore agricolo e per l' acquisizione dei conseguenti finanziamenti;
b) attende all' attuazione degli interventi contributivi in materia di aiuti a fronte di danni alle produzioni, di riparazione e ripristino delle strutture agrarie aziendali ed interaziendali nonché di quelli attinenti la ricostruzione delle scorte danneggiate da eventi calamitosi;
c) cura gli interventi regionali in materia di prevenzione e difesa dalle avversità atmosferiche delle colture agrarie.