Art. 12
1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d' appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.
3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all' affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall' Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell' anno precedente.
5. Non è ammesso, in un' unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell' ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primo cinque vengono differiti all' anno successivo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/1991