Art. 98
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 9300 (2.1.210.3.07.26.) con la denominazione: << Spese per gli interventi diretti ad eliminare infiltrazioni d' acqua dal terreno a salvaguardia degli edifici riparati o ricostruiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.