Art. 74
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera per lo svolgimento, presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.
2. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.
3. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.
5. L' inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.