Art. 2
1. La domanda dell' anticipazione di cui al comma 1 dell' articolo 1 - da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge da parte del legale rappresentante della cooperativa alla Segreteria generale per la ricostruzione - deve essere sottoscritta dai soci interessati. La domanda dell' anticipazione di cui al comma 2 dell' articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, dal diretto interessato.
2. L' erogazione dell' anticipazione ha luogo in unica soluzione a seguito dell' assegnazione con atto pubblico dell' alloggio in proprietà al socio nel caso di cui al comma 1 dell' articolo 1 ovvero a seguito del rilascio del certificato di abitabilità nel caso di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.
3. L' erogazione dell' anticipazione può altresì aver luogo anche prima dell' assegnazione o del rilascio del certificato di abitabilità di cui al comma 2, a condizione che l' interessato presti idonea garanzia reale o personale.
4. I provvedimenti concernenti l' accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura della Direzione regionale dei Servizi amministrativi, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 24, L. R. 19/2004